Art. 9.
(Modifiche alla legge 8 luglio 1961, n. 642).

      1. All'articolo 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «L'indennità speciale è pari al 30 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Per le alte cariche, da determinare singolarmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, l'indennità speciale è pari al 60 per cento del predetto assegno. Rimangono confermate, ad personam, le misure dell'indennità speciale già fissate, ove più favorevoli, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio o di disagio, da valutare in base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni sanitarie e alle strutture medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonché a tutte le altre condizioni locali,

 

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può essere determinata una indennità speciale più elevata, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, sentita la Commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, tenendo conto delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione europea. Tale maggiorazione è soggetta a verifica periodica, almeno biennale.
      L'indennità speciale di cui ai commi secondo e terzo può essere aggiornata, con le procedure previste al terzo comma, anche per tenere conto, nei limiti delle disponibilità finanziarie, delle variazioni del costo della vita.
      Per la determinazione della base imponibile ai fini fiscali e previdenziali, l'assegno di lungo servizio all'estero, nei limiti della quota assoggettabile a tassazione ai sensi dell'articolo 51, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è figurativamente aumentato del 30 per cento.
      Della Commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, fa parte anche un rappresentante del Ministero dei trasporti, che viene convocato ogni qual volta si discutano questioni concernenti il personale delle capitanerie di porto».

      2. L'articolo 5 della legge 8 luglio 1961, n. 642, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - 1. Le licenze del personale di cui all'articolo 1 sono regolate secondo le disposizioni vigenti per il territorio metropolitano. I periodi di licenza ordinaria possono essere cumulati fino ad un massimo di quattro mesi.
      2. Il personale in servizio all'estero conserva, in costanza di servizio all'estero, l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale durante la licenza ordinaria.

 

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In caso di cumulo di licenze, il trattamento economico di cui al presente comma compete per intero per un periodo non eccedente il doppio della licenza annuale e viene ridotto a un terzo per l'ulteriore periodo. In nessun caso possono essere corrisposti l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale dopo il rientro definitivo in Patria».

      3. Dopo l'articolo 5 della legge 8 luglio 1961, n. 642, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - 1. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di ferie, nonché delle assenze connesse al servizio stesso, è fissato in complessivi sessanta giorni in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:

          a) in caso di assenza per infermità, l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale sono corrisposti per intero per i primi quarantacinque giorni e sospesi per il restante periodo;

          b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti per motivi diversi da quelli di salute, l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale sono sospesi.

      2. Il limite massimo di assenza previsto dal comma 1 è aumentato fino a quattro mesi nei casi in cui per infermità il personale non possa essere trasferito senza danno, ferma restando la disposizione di cui al medesimo comma 1, lettera a)».