1. All'articolo 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«L'indennità speciale è pari al 30 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Per le alte cariche, da determinare singolarmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, l'indennità speciale è pari al 60 per cento del predetto assegno. Rimangono confermate, ad personam, le misure dell'indennità speciale già fissate, ove più favorevoli, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio o di disagio, da valutare in base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni sanitarie e alle strutture medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonché a tutte le altre condizioni locali,
2. L'articolo 5 della legge 8 luglio 1961, n. 642, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Le licenze del personale di cui all'articolo 1 sono regolate secondo le disposizioni vigenti per il territorio metropolitano. I periodi di licenza ordinaria possono essere cumulati fino ad un massimo di quattro mesi.
2. Il personale in servizio all'estero conserva, in costanza di servizio all'estero, l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale durante la licenza ordinaria.
3. Dopo l'articolo 5 della legge 8 luglio 1961, n. 642, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - 1. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di ferie, nonché delle assenze connesse al servizio stesso, è fissato in complessivi sessanta giorni in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:
a) in caso di assenza per infermità, l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale sono corrisposti per intero per i primi quarantacinque giorni e sospesi per il restante periodo;
b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti per motivi diversi da quelli di salute, l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale sono sospesi.
2. Il limite massimo di assenza previsto dal comma 1 è aumentato fino a quattro mesi nei casi in cui per infermità il personale non possa essere trasferito senza danno, ferma restando la disposizione di cui al medesimo comma 1, lettera a)».